Esonero contributivo assunzioni under 36: cos’è, come funziona, a chi spetta

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L’INPS, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative

A seguito dell’attesa autorizzazione disposta dalla Commissione Europea, nella seduta del 19 giugno 2023, l’INPS, con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo per i datori di lavoro, ivi compresi quelli del settore agricolo, che assumono a tempo indeterminato o trasformano da tempo determinato a tempo indeterminato giovani “under 36”, in conformità alle disposizioni della Legge di Bilancio 2022 e nonché della successiva misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

In particolare, l’esonero in oggetto spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Misura dell’incentivo

L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro entro il massimale annuo previsto a seconda dei periodi di riferimento:

  • per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00/annui (soglia massima di € 500,00 al mese) e per un massimo 36 mesi;
  • per le assunzioni trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nel limite massimo di importo pari a € 8.000,00/annui (soglia massima di € 666,66 al mese) e per un massimo 36 mesi.

Nell’ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Per le aziende con un’unità produttiva ubicata nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna l’esonero spetta per un massimo di 48 mesi.

I datori di lavoro destinatari

I datori di lavoro destinatari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali o le associazioni), compresi i datori di lavoro agricoli.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:

  • i rapporti di lavoro domestici per la particolarità del rapporto e le imprese del settore finanziario (banche, assicurazioni, ecc.);
  • inoltre, considerata la volontà del legislatore nell’incentivare l’occupazione stabile, non rientrano tra le tipologie incentivate l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro al termine dell’apprendistato e per i rapporti di lavoro intermittente o a chiamata.

I requisiti soggettivi dei lavoratori

I lavoratori, alla data dell’assunzione o della trasformazione del contratto a tempo indeterminato:

  • non devono aver compiuto il trentaseiesimo anno di età (dunque, avere un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni);
  • non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Condizioni generali per i datori di lavoro

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 nonché al rispetto dei presupposti specificatamente previsti dall’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021, richiamati altresì dalla Legge di Bilancio 2023.

ln particolare, per poter beneficiare dell’agevolazione, i datori di lavoro:

  • devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
  • devono rispettare in pieno le norme di legge e di contratto collettivo applicato, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • devono rispettare la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato, ovverosia gli “Aiuti di importo limitato”, del Temporary Crisis and Transition Framework, autorizzato dalla CE per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023;
  • non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, di lavoratori con la medesima qualifica del lavoratore per il quale si beneficia dell’agevolazione;
  • non devono procedere nei nove mesi successivi l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

I conguagli dei periodi pregressi

Con riferimento alle assunzioni/trasformazione effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla Legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio INPS n. 3389/2021.

La richiesta di fruizione del beneficio con riferimento ai mesi pregressi – in cui il datore di lavoro è stato impossibilitato ad applicare l’esonero in assenza delle istruzioni operative INPS – può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza a partire dal mese di luglio ed entro e non oltre il mese di ottobre 2023.

Fonte: ARTSER