Per il 2024 è annunciata dal Governo e inserita nel primo decreto attuativo della riforma fiscale, il Dlgs n. 216/2023 (articolo 4), una super deduzione al 120 e al 130 per cento, per le imprese che assumono nuovi lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato nel 2024.
Consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, una variazione in diminuzione della base imponibile ulteriore rispetto a quella ordinaria.
Questa super deduzione è pari:
al 120 per cento per tutte le assunzioni a tempo indeterminato;
al 130 per cento per chi assume lavoratori “svantaggiati” (allegato 1 del DL n. 216/2023): persone con disabilità; lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 e le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 381/1991; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; donne di qualsiasi età con almeno due figli minorenni, vittime di violenza o disoccupate da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti (articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014); ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; lavoratori con sede di lavoro in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Un apposito decreto attuativo di MEF e Ministero del Lavoro definirà le diverse disposizioni, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, così da garantire che la maggiorazione complessiva non superi il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.
Gli incentivi, dunque, premiano i datori di lavoro che aumentano il numero di dipendenti a tempo indeterminato, ancora di più se appartenenti alle categorie più fragili.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Sono, dunque, escluse le imprese di nuova costituzione.
L’incentivo, inoltre, non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. Non è chiaro, però, quale sia la data di riferimento per la verifica del requisito.